Revisori: cambiano ancora le modalità di nomina negli Enti Locali siciliani

La Lr. Sicilia 11 agosto 2016, n. 17, pubblicata sulla Gurs. del 2 settembre 2016, n. 38, ha tra l’altro, novellato l’art. 10, della Lr. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3, che aveva introdotto le modalità di nomina degli Organi di revisione negli Enti Locali siciliani a mezzo estrazione a sorte, destando non poche perplessità e sollevando le ire delle principali associazioni di categoria siciliane.

La disciplina introdotta a inizio anno, infatti, oltre a indicare le modalità operative attraverso le quali gli Enti avrebbero dovuto operare le estrazioni, risultate ai più poco chiare, di fatto consentiva l’accesso alle predette estrazioni anche ai professionisti non residenti sul territorio regionale.

Come noto, infatti, secondo la disciplina di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, alle funzioni di revisione negli Enti Locali nelle Regioni a statuto ordinario i professionisti possono concorrere su base regionale.

Secondo la nuova formulazione dell’art. 10 negli Enti Locali siciliani, le funzioni di revisione economico-finanziaria sono svolte da un Collegio di revisori dei conti, composto da 3 membri. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (e non come previsto nelle regioni a statuto ordinario, fino a 15.000) e nelle Unioni di comuni l’Organo è composto da 1 solo Revisore.

La più rilevante differenza, però, tra la nuova modalità di nomina dei revisori siciliani e la disciplina applicabile agli Enti delle Regioni a statuto ordinario è rappresentata dalle procedure di estrazione a sorte. Con buon senso, infatti, il Legislatore siciliano ha deciso di evitare di utilizzare il tanto discusso algoritmo che ha registrato in questi anni non poche anomalie.

I revisori dei conti degli Enti Locali siciliani saranno scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/10, nonché tra gli iscritti all’ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’Organo di revisione dell’Ente Locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) fascia 1 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
  • iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
  1. b) fascia 2 – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
  • iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • avere svolto almeno 1 incarico di revisore dei conti presso Enti Locali della durata di 3 anni;
  • conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
  1. c) fascia 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
  • iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • avere svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso Enti Locali, ciascuno per la durata di 3 anni;
  • conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Ogni Comune, entro il termine di 2 mesi anteriori alla scadenza dell’Organo di revisione corrente, dovrà emanare un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell’Ente Locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del Collegio, il Comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo.

L’estrazione a sorte viene effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario comunale, in una seduta del Consiglio ì comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’Organo di revisione.

L’inosservanza dei termini predetti comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 24, della Lr. n. 44/91.

Nei Collegi le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso Enti Locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’Ente di maggiore dimensione demografica.

Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 10 restringe a 2 il numero massimo di incarichi che ciascun Revisore è legittimato ad assumere.

L’eventuale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’Organo di revisione dell’Ente Locale.

In sede di prima applicazione, in luogo dei crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti Ordini professionali o da Associazioni rappresentative degli stessi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali.

Infine, si segnala che è stato parzialmente abrogato l’art. 57, della Legge n. 142/90, sopprimendo la disposizione secondo la quale i Revisori sono rieleggibili solo per una sola volta.