Nella Sentenza n. 3829 dell’8 settembre 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, i Giudici riconoscono, con specifico riferimento alle Farmacie, la legittimazione e l’interesse al ricorso ai farmacisti titolari di sede nello stesso Comune nel caso dell’impugnazione di provvedimenti istitutivi di una nuova sede farmaceutica, idonei a comportare lo sviamento di clientela. In particolare, la modifica della pianta organica per effetto dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica incide sulla zona di competenza delle Farmacie preesistenti, procurando un evidente pregiudizio ai relativi titolari di sede che, per effetto della nuova istituzione, si vedono ristretta la perimetrazione della propria zona. Però, nel caso di specie, non viene istituita una nuova sede farmaceutica, ma soltanto riassegnata una sede istituita da moltissimi anni, e da molto tempo rimasta vacante. Così, la riattivazione della sede farmaceutica non incide, né sulla pianta organica, né sulla perimetrazione delle singole zone di competenza delle farmacie vicine, restando del tutto invariato il regime regolatorio. Il ripristino di una sede farmaceutica vacante da anni non danneggia la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare sistemazione del servizio farmaceutico. Infatti, la copertura della sede vacante costituisce lo strumento mediante il quale si riattiva, dopo tanto tempo, la corretta gestione del “Servizio farmaceutico” a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico. Dunque, ne consegue che lo sviamento di clientela non può costituire nel caso di specie un idoneo presupposto per fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso di primo grado.




