Commissione di gara: ampia discrezionalità tecnica sulla valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi

Nella Sentenza n. 1489 del 26 settembre 2016 del Tar Puglia, i Giudici rilevano che, in base all’art. 83 comma 4, del Dlgs. n. 163/06, come introdotto dall’art. 1 del Dlgs. n. 152/08 e in ossequio ai vincoli discendenti dal diritto comunitario, la Commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, non può immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice. Inoltre, i Giudici chiariscono che, in materia di procedure di evidenza pubblica, la valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Ne consegue che l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del Giudice amministrativo, il quale non può in alcun modo sindacare il giudizio espresso dall’Amministrazione, a meno che non ricorrano evidenti vizi di irragionevolezza o di illogicità.