Ires: una Circolare di chiarimento della riduzione al 50% per Enti ospedalieri ed Enti religiosi

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alla riduzione a metà dell’aliquota Ires ai sensi dell’art. 6 del Dpr. n. 601/1973. Tale norma prevede appunto una riduzione dell’aliquota Ires, pari alla metà di quella ordinariamente prevista (attualmente, il 24%), applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma stessa in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale. 

La disposizione è stata oggetto di recenti interventi da parte del Legislatore. 

In particolare, l’art. 1, comma 51, della Legge n. 145/2018, ne prevede l’abrogazione con effetto, ai sensi del successivo comma 521, “a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis”, il quale a sua volta stabilisce che, “con successivi Provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione Europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei Principi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del ‘Codice del Terzo Settore’, di cui al Dlgs. n. 117/2017”. 

Ad oggi dunque la predetta norma agevolativa risulta ancora in vigore. 

Con la Circolare in commento, premessa una breve illustrazione del quadro normativo di riferimento, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla portata e sull’ambito applicativo del predetto art. 6, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di soggetti richiamati dalla norma in relazione alle quali sono emerse le principali criticità interpretative, anche oggetto di contenzioso: 

– Enti ospedalieri; 

– Fondazioni di origine bancaria di cui al Dlgs. n. 153/1999;

– Enti religiosi civilmente riconosciuti.