E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso” di cui all’art. 211 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo “Codice dei Contratti e delle Concessioni”).
La più significativa novità contenuta nel Regolamento è la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima.
La stazione appaltante o una delle altre parti, che decidano di interpellare l’Anac affinché si pronunci in merito a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, devono – nel rispetto del principio del contraddittorio – informare anche gli altri soggetti interessati.
L’applicazione di questi principi ha valenza retroattiva. Pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente 5 ottobre 2016, pubblicato il 19 ottobre 2016 sul sito istituzionale dell’Anac, “le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico”.




