Le entrate tributarie affluite all’Erario hanno registrato, nel 2015, un sensibile incremento, pari al 4,34%.L’aumento è da imputarsi soprattutto al gettito delle entrate per l’attività ordinaria (97,67%) rispetto alle entrate correlate all’attività di accertamento e controllo (2,33%). E’ uno dei dati diffusi dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, che ha tracciato – con la Delibera n. 11 del 20 ottobre 2016, il quadro del Sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015.
L’attività di riscossione da parte del Concessionario pubblico Equitalia ha registrato peraltro nel 2015 una significativa crescita degli incassi da ruoli o altri titoli esecutivi (+11,2%) rispetto ai valori registrati nel 2014, risultato indubbiamente notevole, considerato il contesto socio-economico ed una legislazione che, nell’intento di accrescere le tutele dei debitori, ha sicuramente inciso sull’operatività degli Agenti della riscossione, con un graduale indebolimento delle posizioni creditorie dello Stato rispetto ai creditori privati.
Se il trend evolutivo è certamente positivo, il valore del riscosso appare invece assai modesto se rapportato al carico affidato ad Equitalia, al netto di sgravi e sospensioni, con una percentuale annuale (tra il riscosso dell’anno ed il carico totale affidato) che, negli ultimi 10 anni, va da un minimo dello 0,62% del 2006 ad un massimo dell’1,09 del 2010, attestandosi nel 2015 all’1,01%. I soggetti debitori sono oltre 20 milioni, di cui l’1,8% rappresenta il 75,76% del debito complessivo. I debitori fino a 1.000,00 Euro rappresentano il 52,35% dei soggetti ma solo lo 0,34% del debito complessivo. Emerge pure che ben il 56% dei carichi consegnati dall’Agenzia delle Entrate, per accertamenti esecutivi, all’Agente della riscossione, sono collegati ad atti per i quali il contribuente non ha utilizzato gli istituti definitori previsti dal Dlgs. n. 218/97, né ha proposto ricorso. Dunque, in base ai dati sopra riportati, è evidente la necessità di rivedere, con impellenza, la tenuta del Sistema.
Gran parte del carico affidato è oggi di fatto non riscuotibile per vari motivi. Vi sono ragioni di debolezza del Sistema che incidono sulla effettività del credito e sul buon esito della procedura di riscossione, per i quali esistono sicuri margini di recupero.
La Sezione sottolinea come, nel Sistema di riscossione dei crediti tributari, la rateazione del debito ha assunto crescente rilevanza. Nel 2015, gli incassi da rateazione hanno rappresentato circa il 50% del totale degli incassi da ruolo. La rateazione, accordata in prevalenza dall’Agentedella riscossione più che dall’Ente creditore, come sarebbe fisiologico, con criteri pressoché automatici e senza garanzie finanziarie, in mancanza di una regolare valutazione della capacità di rimborso dei richiedenti, per di più con la possibilità di proroghe di rateazioni già decadute, si presta ad un possibile uso dilatorio, che rischia di nuocere le residue possibilità di recupero del credito.
Con riferimento alla tematica dei crediti inesigibili, la ricostruzione del fenomeno ha evidenziato una progressiva lievitazione delle relative quote.
L’esistenza di un consistente volume di arretrati ha portato il Legislatore a disporre ripetutamente il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell’Agente della riscossione, rimodulando in parallelo quelli per il controllo da parte degli Enti creditori. La soluzione è stata così rinviata di anno in anno, con il risultato di acutizzare il problema. La “Legge di stabilità 2015” è nuovamente intervenuta in materia, prevedendo che le comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati nel 2013 debbano essere presentate nel 2018, quelle relative ai ruoli del 2012 nel 2019, e così via, risalendo fino ai ruoli del 2000, per i quali le comunicazioni avverranno nel 2031.
E’ evidente che, considerata la massa e l’antichità delle quote inesigibili accumulatesi nel tempo, non solo la possibilità di riscossione delle partite più risalenti è assolutamente modesta ma è anche improbabile un controllo effettivo delle procedure poste in essere dall’Agente della riscossione da parte degli uffici degli Enti impositori (Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Dogane; Inps, Regioni, Province, Comuni; Enti pubblici vari, ecc.).
Sono state poste in evidenza dalla Sezione le delicate problematiche attinenti ai riflessi sul bilancio dello Stato degli esiti della mancata riscossione, con valutazioni di scarso realismo in ordine alla riscuotibilità dei residui finali iscritti a bilancio.
Ed ancora, la Sezione rileva che il Sistema di remunerazione del Servizio di riscossione è stato modificato dal Dlgs. n. 159/15. Gli oneri di riscossione (non si parla più di “aggi”) vengono ridotti, passando dall’8 al 6% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e vanno parametrati “ai costi di funzionamento del servizio”. A tal fine, EquitaliaSpa dovrà rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il Servizio nazionaledi riscossione. E’ pure previsto che l’Agenzia delle Entrate, entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio, eroghi, per il triennio 2016-2018, ad EquitaliaSpa, in base all’andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni per l’anno 2016, a 45 milioni per l’anno 2017, ed a 40 milioni per l’anno 2018, “al fine di garantire l’equilibrio gestionale del Servizio nazionale di riscossione”. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà procedere ad una costante rilevazione e riscontro dell’andamento dei costi, sia al fine di escludere maggiori oneri che diversamente resterebbero privi di copertura, attesa la clausola di invarianza che accompagna l’art. 9, sia per una verifica dell’operatività del nuovo Sistema.
Inoltre, la Sezione osserva che, con riferimento all’attività cautelare, i dati forniti da Equitalia per il periodo 2008-2015 evidenziano, negli ultimi anni, un netto indebolimento di tale azione, da ricondursi alle disposizioni introdotte a favore del debitore. Nello specifico, per il fermo amministrativo, è evidente un notevole calo delle procedure attivate nell’anno 2012, con una parziale ripresa negli anni successivi. Per le iscrizioni ipotecarie, il contenimento è ancora più netto. Dopo un picco registrato nel 2009 e una moderata riduzione nel 2010, si rileva, a partire dal 2011, una decisa contrazione del numero delle iscrizioni ipotecarie.






