Nella Sentenza n. 13997 dell’8 luglio 2016 della Corte di Cassazione, incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti, fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’Amministrazione. Al fine dell’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile è posto a carico dell’interessato il sopra citato obbligo informativo, oltre a quello di presentazione della denuncia, ex art. 70 del Dlgs. n. 507/93.
Tale esclusione si pone come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del Tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.






