Concessioni: il valore deve essere calcolato tenendo conto del fatturato potenziale del Concessionario

Nella Sentenza n. 4343 del 18 ottobre 2016 del Consiglio di Stato, la controversia riguarda la legittimità della lex specialis di gara nella parte in cui ha commisurato il valore della concessione ai canoni concessori anziché al fatturato generato per tutta la durata del contratto, circostanza che, secondo la Società in questione, le avrebbe impedito di formulare un’offerta ponderata, e dunque di partecipare alla gara.

I Giudici rilevano che il valore della concessione non può essere ancorato ad un parametro, quello del canone di concessione, non rispondente alla previsione normativa disposta dall’art. 29 del Dlgs. n. 163/06, né può ritenersi che la stima del fatturato possa essere affidata al concorrente anziché all’Amministrazione, né che possa essere ricavata sulla base degli elementi contenuti nel capitolato speciale, perché in questa particolare tipologia di servizio è difficile dall’esterno compiere attendibili previsioni di stima, in quanto i fattori che incidono sui flussi di cassa dipendono da una molteplice varietà di condizioni, tali da non consentire ai concorrenti di stimare in modo attendibile il fatturato sulla base dei soli elementi indicati nel capitolato speciale.

Pertanto, il valore delle concessioni di servizi deve essere calcolato tenendo conto del fatturato potenziale del Concessionario e non del canone concessorio corrisposto dallo stesso all’Amministrazione.