Nella Delibera n. 333 del 26 ottobre 2016 della Corte dei conti Campania, un Sindaco chiede un parere al fine di stabilire la legittimità della destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione libero a spese di investimento ed al ripiano delle perdite della Società a totale capitale pubblico che provvede alla gestione di servizi pubblici locali essenziali del Comune.

La Sezione fornisce all’Amministrazione richiedente indicazioni di principio volte a coadiuvare quest’ultima nell’esercizio delle proprie funzioni, ricordando che la funzione consultiva della Corte non dev’essere finalizzata a dare indicazioni relative all’attività gestionale concreta, la quale è rimessa alle valutazioni discrezionali di competenza dell’Amministrazione, ma a pronunciarsi solo su questioni di principio di carattere generale. Pertanto, la Sezione richiamale prescrizioni di cui agli artt.186 e 187 del Dlgs. n. 267/00, ed il principio contabile applicato della competenza finanziaria, secondo cui “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

  1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall’art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
  3. per il finanziamento di spese di investimento;
  4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  5. per l’estinzione anticipata dei prestiti”.

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione “per il ripiano di perdite della società a totale capitale pubblico che gestisce diversi servizi pubblici locali essenziali”,la Sezione afferma la notevole incidenza della questione sul bilancio dell’Ente e sulla corretta formazione dello stesso. Infatti,la Sezione rileva che la questione va scrutinata alla luce della normativa circa il ripiano delle perdite da parte dell’Ente Locale dettata dall’art. 14, comma 5, del Dlgs.n. 175/16, che prevede specifici limiti al riguardo e, in particolare, richiamando, in tema di rapporti finanziari, quanto statuisce l’art. 21. Con riguardo all’esame della legittimità dell’utilizzo della quota libera dell’avanzo per la ricapitalizzazione, la Sezione ritiene occorra far riferimento alle norme del Codice civile che prevedono un intervento del socio, art. 2446 e art. 2447, rammentando che, al di là del nomen iuris utilizzato dal Legislatore in materia, le operazioni di ricapitalizzazione mediante utilizzo dell’avanzo sono state ritenute illegittime qualora adombrino, di fatto, un ripiano delle perdite d’esercizio croniche.