Nella Delibera n. 87 del 4 ottobre 2016 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha chiesto un parere sulla corretta applicazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10, per le assunzioni di personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile.
Nello specifico, dopo aver elencato gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attualmente in essere presso l’Ente, il Sindaco istante chiede se sia possibile escludere dall’applicazione del suddetto limite normativo le seguenti fattispecie:
- un incarico dirigenziale disposto in base all’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, ove conferito a personale direttivo già dipendente di ruolo del Comune;
- un incarico dirigenziale istituito ai sensi dell’art. 110, comma 2 del Tuel, parimenti conferito a personale direttivo già dipendente di ruolo del Comune.
La Sezione rileva che rimane inalterata l’esigenza di valutare i quesiti prospettati con riferimento all’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito in base all’art. 110, comma 2, del Tuel. Infatti, le assunzioni effettuate a tale titolo sono in linea di principio assoggettate al considerato limite di spesa previsto per il personale con forme di lavoro a tempo determinato o flessibile.
Quindi, la questione essenziale posta dall’Ente istante investe il tema della portata applicativa del considerato art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, in relazione alle assunzioni di personale con forme di lavoro a tempo determinato o flessibile, ove la relativa spesa sostenuta da un Ente trovi copertura in appositi trasferimenti di risorse provenienti da altri soggetti, pubblici o privati.
La Sezione chiarisce che devono essere ritenute estranee dal limite in questione quelle spese per assunzioni con contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile che in realtà non comportino alcun aggravio finanziario per il bilancio dell’Ente, in quanto finanziate con contributi europei o fondi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.
Pertanto, la Sezione non può che affermare che, per stabilire se una determinata spesa di personale, finanziata con il contributo di soggetti pubblici esterni, possa essere esclusa dal calcolo delle capacità assunzionali dell’Ente con la conseguente creazione di maggiori spazi di spesa, occorre necessariamente riferirsi al dato normativo in cui si rinviene la relativa disciplina, così da ammettere tale possibilità soltanto in caso essa sia espressamente contemplata.




