Nella Sentenza n. 23049 dell’11 novembre 2016 della Corte di Cassazione, la controversia riguarda l’impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dal Concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle predette cartelle sottostanti all’iscrizione ipotecaria, rispetto a cui il Concessionario non aveva saputo fornire prova certa.
La Suprema Corte afferma che, in tema di riscossione delle Imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l’art. 26, comma 1 del Dpr. n. 602/73, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al Concessionario stesso ed all’Ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’Ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, secondo cui il Concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento,in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.







