L’Anac ha fornito – attraverso il Comunicato del Presidente 3 settembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 211 dell’11 settembre 2014 – delle indicazioni in materia di esclusione dei Raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti”.
La Nota è finalizzata a chiarire alcuni aspetti della Determinazione Avcp n. 4 del 10 ottobre 2012, con la quale era stato rilevato come la costituzione di un Raggruppamento che presenti connotazioni “macroscopicamente” anticoncorrenziali vìoli l’art. 101 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” che vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. Stando a quanto sancito dall’atto in questione, “la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del Raggruppamento ‘sovrabbondante’”.
Con il Comunicato 3 settembre 2014, l’Autoritá Anticorruzione ha chiarito che tali indicazioni devono essere intese nel senso che “è sempre consentita la possibilità di costituire Raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che l’esclusione non potrà mai essere automatica”. Laddove la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del Raggruppamento, ha il dovere di approfondire e valutare la situazione, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni. Solo laddove queste verifiche accertino che la formazione del raggruppamento ha effettivamente avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, potrà essere disposta l’esclusione dalla gara.






