Nella Sentenza n. 330 del 2 dicembre 2016 della Corte dei conti Lazio, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per danno erariale prodotto dalla presentazione di documentazione non veritiera da parte del convenuto in sede di costituzione del rapporto di lavoro.
Infatti, risulta che il convenuto è stato assunto a seguito della partecipazione ad una selezione pubblica che prevedeva, tra gli altri requisiti, il possesso di una qualificata esperienza professionale maturata nel periodo temporale biennale indicato sul bando di concorso. L’istruttoria amministrativa svolta ha dimostrato che la documentazione esibita dall’interessato e quella acquisita d’ufficio a seguito dei controlli presenta evidenti difformità, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale, in quanto l’esperienza professionale effettivamente svolta dal convenuto non ha raggiunto il periodo biennale richiesto anche se per soli 3 mesi circa. Pertanto, i fatti dimostrano, senza alcun ombra di dubbio, la specifica volontà del convenuto di dichiarare all’Amministrazione elementi oggettivi non veritieri, sia formalmente che sostanzialmente, con la complicità della Società privata attestante, prima in modo generico, poi per singoli periodi il lavoro effettivamente svolto dal convenuto che, a più riprese, ha prodotto tali attestazioni inducendo in errore l’Amministrazione. Ciò sarebbe sufficiente per affermare che tutta l’attività lavorativa fornita dal convenuto nei suoi 4 anni sia stata di grado inferiore a quella richiesta dall’Amministrazione tale da non poter giustificare alcuna compensazione con l’utilitas conseguita in quanto questa è possibile trarla soltanto da un’attività generica ma non quando la stessa Amministrazione ha richiesto nel bando di concorso una particolare qualificazione professionale.Resta comunque il fatto oggettivo dell’evidente difformità tra quanto dichiarato all’Amministrazione e la reale esperienza maturata prima dell’assunzione, che comunque non ha mai raggiunto il periodo biennale, il che è sufficiente per la Sezione per dichiarare la responsabilità dell’evento dannoso prodotto. Infatti, la prestazione fornita dall’interessato, proprio perché priva di questa esperienza professionale pregressa, non è stata di livello qualitativo conforme a quella richiesta dall’Amministrazione, e perciò ha determinato un danno all’Ente.




