“Covid-19”: pubblicata in G.U. l’Ordinanza con le nuove disposizioni per l’uso delle mascherine

È stata pubblicata sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2022 l’Ordinanza 15 giugno 2022 del Ministero della Salute, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da “Covid-19” concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo “Ffp2” per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 

  1. navi e traghetti adibiti a servizi di Trasporto interregionale; 
  2. treni impiegati nei servizi di Trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; 
  3. autobus adibiti a servizi di Trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
  4. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
  5. mezzi impiegati nei servizi di Trasporto pubblico locale o regionale; 
  6. mezzi di Trasporto scolastico dedicato agli studenti di Scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. 

Rimane il medesimo obbligo anche per gli utenti ed i visitatori delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le Strutture di ospitalità e lungodegenza, le Residenze sanitarie assistenziali, gli Hospice, le Strutture riabilitative, le Strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Non avranno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

  1.  i bambini di età inferiore ai 6 anni; 
  2.  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di Istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori, per l’Anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza in questione.

Le disposizioni dell’Ordinanza rimarranno in vigore fino al 22 giugno 2022.