Nella Sentenza n. 89 del 16 gennaio 2017 del Tar Lombardia, una Società pubblica indiceva una gara d’appalto per la fornitura di buoni pasto per il “Servizio sostitutivo di mensa” per il proprio personale. Fra i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti ai partecipanti, il bando di gara prevedeva il possesso di un “capitale sociale versato non inferiore a 1.500.000 Euro”.
La Società esponente, operante nel Settore dei buoni pasto ed avente un capitale sociale di Euro 1.200.000, proponeva ricorso, impugnando la succitata previsione del bando, poiché immediatamente lesiva ed ostativa alla partecipazione alla gara.
I Giudici lombardi rilevano che l’art. 83 del Dlgs. n. 50/16, sui criteri di selezione, dispone che i requisiti di capacità economica e finanziaria siano “attinenti e proporzionati” all’oggetto dell’appalto, tenendo presente “l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”.
Al seguente art. 144, comma 3, del Dlgs. n. 50/16, prevede poi che l’attività di emissione di buoni pasto sia svolta esclusivamente da Società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 Euro.
Quindi, il Legislatore consapevole delle particolarità del Settore di mercato relativo ai buoni pasto, ha previsto il peculiare requisito del capitale sociale minimo di Euro 750.000, fissando così alle stazioni appaltanti la soglia di capitale sociale, presumibilmente comunque idonea di per sé alla partecipazione alle gare di settore.
Qualora le Amministrazioni aggiudicatrici volessero, alla luce dell’oggetto del contratto, prevedere altri e più rigorosi requisiti di capacità economica e finanziaria, questi ultimi non potrebbero pertanto riferirsi al capitale sociale, bensì ad altri elementi (quali, ad esempio, il fatturato o le referenze bancarie), da indicarsi motivatamente nella lex specialis, trattandosi in ogni modo di requisiti restrittivi della concorrenza.




