Nella Sentenza n. 4 del 10 gennaio 2017 della Corte dei conti Lazio, la controversia in esame ha ad oggetto l’utilizzo di una discarica. Questo impianto per lo smaltimento dei rifiuti aveva luogo senza la stipula dei contratti di servizio tra i Comuni serviti e la Società interessata, e senza pertanto la possibilità per quest’ultima di prevedere il tempo di pagamento delle fatture in relazione alla spesa da sostenere da parte degli Enti Locali conferenti, con l’insorgere di un enorme debito nei confronti della Società in grave crisi di liquidità.
Il compito della Sezione è quello di esaminare la condotta degli Amministratori, legatida un indiscutibile rapporto di servizio con l’Ente Locale, al fine di individuare quel nesso di causalità con il danno prodotto da considerarsi, in forza della partecipazione totalitaria dell’Ente Locale nella Società partecipata, danno arrecato al patrimonio dello stesso Ente Locale. Allo stesso modo sono state esaminate le posizioni di tutti gli altri convenuti che, nelle rispettive qualità di Amministratori e Dirigenti di Enti Locali conferenti rifiuti in discarica, risultano aver prodotto con la loro condotta omissiva uno specifico danno alla partecipata e per essa al Comune in questione.
La Sezione chiarisce che, per le mancate entrate della Società e l’omesso pagamento da parte degli Enti Locali, devono essere chiamati in giudizio 169 soggetti, nelle rispettive qualità di Sindaci, Segretari comunali, Responsabili “Finanziari”, Responsabili di “Lavori pubblici” e “Tributi”, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti di tutti i Comuni conferenti che all’epoca dei fatti, con il loro ripetuto disinteresse alla corretta gestione della cosa pubblica, hanno determinato il verificarsi di un enorme danno erariale.
Un danno riconducibile, da un lato, al mancato esercizio del “controllo analogo” sulla Società “in house“ da parte del socio unico, e dall’altro, alla carenza dei contratti con la Società stessa da parte dei Comuni fruitori del Servizio “Rifiuti”, a piena conferma del fatto che la gestione superficiale dei rapporti tra Ente Locale e Organismi partecipati può divenire fonte di considerevole responsabilità erariale.
Inoltre, la Sezione sottolinea che il “controllo analogo”ex art. 113 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) non è un genere di controllo meramente formale sulla Società partecipata limitato alla nomina degli Amministratori, bensì un controllo “sostanziale e strutturale” da parte del socio pubblico, che coinvolge“la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l’individuazione delle scelte gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati raggiunti e sugli equilibri di bilancio da rispettare al fine di non travolgere i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno”.




