“Tia 1”: la giurisdizione sulle controversie è del Giudice tributario

Nella Ordinanza n. 26268 del 20 dicembre 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della “Tariffa di igiene ambientale” disciplinata dall’art. 49 del Dlgs. n. 22/97, la “prima Tia”, in quanto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 238/09, tale Tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu disciplinata dal Dpr. n. 507/93, di cui conserva la qualifica di “tributo”.

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