Incentivi per funzioni tecniche: non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Nella Delibera n. 5 del 24 gennaio 2017 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità o meno di riconoscere l’incentivo di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 anche alle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie in ordine a fasi diverse dalla progettazione e dal coordinamento della sicurezza, comunque previste dal citato articolo. La Sezione ritiene tassativo l’elenco delle attività incentivabili previste dalla normativa in esame e, quindi, non può che affermare che gli incentivi per funzioni tecniche riguardano, in via esclusiva, le attività indicate all’art.113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16. Il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa. In definitiva, con specifico riferimento al quesito posto dal Comune in questione, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art.113 del Dlgs. n. 50/16 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.