Nella Delibera n. 12 del 2 febbraio 2017 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere sulla possibilità di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale.
La Sezione chiarisce che la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale è paragonata ad una nuova assunzione. Ciò è quanto previsto dall’art. 3, comma 101, della Legge n. 244/07.
L’incremento di spesa che l’Ente Locale sostiene e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn over.
Infatti, trattandosi di un limite quantitativo mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell’Ente.




