Nella Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016, l’Anac si esprime sulla qualificazione del patrocinio legale alla luce delle previsioni contenute nel Dlgs. n. 50/16. L’Autorità afferma che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall’ambito di applicazione del “Codice” e va affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 50/16. Quindi, con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, l’Anac ha chiarito che la stazione appaltante deve garantire una procedura di aggiudicazione equa e imparziale. In particolare, l’Amministrazione deve garantire l’uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri, termini adeguati per la presentazione della manifestazione d’interesse o dell’offerta, e un approccio trasparente e oggettivo, di modo che tutti i concorrenti conoscano in anticipo le regole applicabili e abbiano la certezza che tali regole saranno applicate nello stesso modo a tutti gli operatori. La finalità perseguita è l’apertura del mercato alla concorrenza. Pertanto, non è conforme ai principi di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 50/16 l’affidamento tramite Elenco di Professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero massimo di iscritti, un termine di 60 giorni per la presentazione delle richieste di iscrizione, e la durata triennale dell’iscrizione. Nel dettaglio, l’imposizione di un numero massimo di iscritti è di fatto limitativa della concorrenza perché equivale a contingentare il numero dei soggetti che possono accedere ad un sistema di qualificazione prodromico all’affidamento di servizi.






