Con la Sentenza n. 8509 del 22 febbraio 2017,la Corte di Cassazione interviene sul caso del Ragioniere di un Comune che aveva effettuato telefonate private servendosi dell’apparecchio di servizio. La Suprema Corte rileva che l’uso del telefono d’ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi (anche al di fuori dei casi d’urgenza espressamente previsti dall’art. 10, comma 3, del Dm. 28 novembre 2000, o di eventuali specifiche e legittime autorizzazioni) penalmente irrilevante.
Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, il Ragioniere in questione non ha commesso reato di peculato d’uso. La Suprema Corte precisa che integra il reato
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