L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 353 del 28 giugno 2022 ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale Iva di alcune prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico, richiamando l’art. 7-quinquies) del Dpr. n. 633/1972.
L’art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE, prevede che “il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione”.
Il successivo art. 45 della medesima Direttiva, stabilisce che “il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del prestatore”.
Nell’ambito della medesima Direttiva sono previste delle deroghe alle regole generali della territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva. In particolare, l’art. 53 prevede che “il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente”. Il successivo art. 54, al comma 1 dispone che “il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente”.
In relazione alla nozione di servizi relativi all’accesso alle manifestazioni, rilevante ai fini Iva, l’art. 32 del Regolamento UE n. 282/2011, stabilisce che “i servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’art. 53 della Direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue: a) il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini; b) il diritto d’accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni; c) il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari”. Il successivo art. 33 prevede che “i servizi accessori di cui all’art. 53 della Direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti”.
Per quanto riguarda la disciplina nazionale, l’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972, al comma 1 stabilisce che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.
Con l’art. 7-ter il Legislatore ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, rilevanti novità ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizio c.d. “generiche”, stabilendo che tali prestazioni:
– sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un altro soggetto passivo di imposta (c.d. “B2B”);
– sono territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un privato (non soggetto passivo di imposta, c.d. “B2C”).
In attuazione della disciplina comunitaria, il Legislatore nazionale ha previsto alcune deroghe a tale regola generale.
Più nel dettaglio, l’art. 7-quinquies), del Dpr. n. 633/1972 ha statuito che, “in deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie; b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse”.
La norma di cui alla lett. b), del menzionato art. 7-quinquies), individua un criterio “oggettivo” di territorialità, basato sul luogo di materiale esecuzione dell’evento, senza che rilevi il Paese di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta (vale a dire il criterio generale di tassazione per i servizi resi nei rapporti cd. “B2B”). Inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla lett. a) del medesimo art. 7-quinquies, viene stabilito che gli specifici servizi, in essi menzionati, se resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui i servizi medesimi sono resi.
Con la Circolare n. 37/E del 2011, al par. 3.1.4. viene precisato che “i servizi resi nei rapporti ‘B2B’ sono attratti, a partire dal 1° gennaio 2011, nel criterio base del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso (per i quali il requisito della territorialità sarà sempre individuato sulla base del luogo di materiale esecuzione). (…). Per quanto invece concerne i rapporti ‘B2C’, il luogo di effettuazione, anche in seguito al 1° gennaio 2011, non ha subito variazioni rispetto alla disciplina vigente nel 2010 ed è pertanto individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio. Come espressamente previsto dalla relativa norma (art. 7-quinquies, comma 1, lett. a, del Dpr. n. 633, nel testo risultante dall’art. 3, comma 1, del Decreto n. 18), tale criterio trova applicazione non solo per i servizi relativi all’organizzazione della manifestazione, ma anche per le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili”.
A tal proposito, la Corte UE, con la Sentenza 13 marzo 2019, Causa C-647/17, ha precisato, con riferimento ad alcune attività di formazione che rientrano nella categoria delle manifestazioni educative previste dall’art. 32 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, che “accesso ai seminari fornito, a fronte di un corrispettivo, ai soggetti passivi implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi. Tale partecipazione è quindi strettamente connessa all’accesso ai seminari medesimi”. Nella medesima Sentenza viene chiarito che “la determinazione del luogo delle prestazioni di attività di formazione come quelle oggetto del procedimento principale dev’essere effettuata sulla base dell’art. 53 della Direttiva Iva ed esse devono essere conseguentemente assoggettate all’Iva nel luogo in cui le prestazioni stesse vengono materialmente svolte, vale a dire negli Stati membri in cui dette attività di formazione vengono dispensate”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, come rappresentato in fase di integrazione documentale, “i biglietti acquistati per partecipare all’evento a distanza non forniranno alcun diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto ai biglietti acquistati per partecipare all’evento ‘fisicamente’. In particolare, trattasi di una diversa modalità di fruizione del medesimo servizio”.
L’istante ha altresì precisato che “a tutti i partecipanti sarà concessa la possibilità di interagire con i relatori. Inoltre, si precisa che al termine di ogni corso/lezione si svolgerà una sessione interattiva ‘Q & A’ (i.e. ‘Questions and Answers’) durante la quale sarà possibile interagire con i relatori sia in caso di partecipazione virtuale sia nel caso di partecipazione fisica”.
La modalità di partecipazione a distanza non comporta dunque la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori.
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, che nel caso di specie, si applichi la previsione di cui all’art. 7-quinquies) del Dpr. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’Iva, trattandosi di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato.




