“Covid-19”: il Ministero per la P.A. riassume alcuni chiarimenti sulla scadenza dei termini per le misure di protezione

Con un articolo pubblicato il 30 giugno 2022 sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, al fine di rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’imminente scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal “Covid-19” e i lavoratori fragili.

Con la Circolare n. 1/2022, firmata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, sono state fornite alle Amministrazioni pubbliche indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. Tali indicazioni, in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun Dirigente-Datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’intesa con il Medico competente, graduando in ragione dell’evoluzione del contesto epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione concreta di ogni singola Amministrazione, oltre che ovviamente in base alle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti Autorità.

Infine, la flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del “lavoro agile” per il “Pubblico Impiego”, evidenziata già nella Circolare 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, consente, anche dopo il 30 giugno 2022, a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della P.A. la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da “Covid-19”. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna Amministrazione sarà il Dirigente responsabile ad individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.