Pubblico impiego: i limiti previsti per la retribuzione accessoria non si applicano ai compensi professionali destinati agli Avvocati dell’Ente

Nella Delibera n. 52 del 4 aprile 2017 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere al fine di accertare se la normativa vincolistica, dettata dall’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, in materia di trattamento accessorio, sia applicabile anche ai fondi per l’erogazione agli Avvocati dell’Ente dei compensi professionali dovuti a seguito di Sentenza favorevole all’Ente previsti dall’art. 27 del Ccnl. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie locali 14 settembre 2000 e dall’art. 37 del Ccnl.per la dirigenza 23 dicembre 1999.

La Sezione afferma che per i compensi professionali dei Legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 .