Guerra ucraina: il pagamento dell’Imposta di bollo non è dovuto per la traduzione dei Documenti di identità dei rifugiati

Sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2022 è stata pubblicata l’Ordinanza 13 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile.

L’Ordinanza contiene disposizioni per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

A far data dall’adozione della presente Ordinanza e fino al 31 dicembre 2022, non è dovuto il pagamento dell’Imposta di bollo di cui alla Tabella in Allegato “A” al Dpr. n. 642 /1972, recante “Disciplina dell’Imposta di bollo”, per l’asseverazione della traduzione dei Documenti di identità delle persone provenienti dall’Ucraina e richiedenti la protezione temporanea.

Per coprire gli oneri dall’Ordinanza sono stanziati Euro 160.000 per l’anno 2022.