Nell’Ordinanza n. 14599 del 12 giugno 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, nel processo civile e in quello tributario, la Sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano in ogni caso attribuibili all’Organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
In base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può infatti ritenersi di per sé sintomatica di un difetto di imparzialità del Giudice, al quale non è imposta l’originalità, né dei contenuti, né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del Magistrato.






