Nella Delibera n. 187 del 9 giugno 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede se il comando di personale da altro Comune possa essere escluso dai limiti di spesa per il lavoro flessibile anche per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti. La Sezione rileva che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di “comando” esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’Ente cedente.
Dunque, posto che l’istituto del “comando” e del “distacco” ricorrono in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene destinato a prestare servizio presso un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza, la circostanza che il comandato o il distaccato presti la propria attività presso un datore di lavoro diverso non comporta tuttavia la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l’Ente destinatario della prestazione ma solo una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario. In particolare, nel “comando”, il dipendente comandato, non solo non svolge più la sua prestazione lavorativa per l’Ente di appartenenza, ma soggiace anche al potere direttivo e gestionale dell’Ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, deve escludersi che l’istituto del “comando” possa ricondursi alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia “precarie” sia a tempo determinato. La ratio di tale disciplina è infatti quella di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile elencate nella norma de qua (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite).



