Nella Delibera n. 126 del 29 giugno 2017 della Corte dei conti Piemonte, il quesito in esame riguarda l’assunzione di oneri relativi alla stipula di apposite polizze assicurative dirette a fornire copertura dai rischi di infortunio, malattia e responsabilità verso terzi per cittadini che prestino servizio volontario a titolo individuale.
La Sezione rileva che, al fine di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, la Legge n. 266/91 ha introdotto nell’ordinamento la figura soggettiva delle Organizzazioni di volontariato, con finalità di carattere sociale, civile e culturale per il tramite degli aderenti, i quali sono tenuti
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