Nell’Ordinanza n. 21 dell’11 luglio 2017 del Tar Valle d’Aosta, la questione controversa ha ad oggetto la realizzazione di lavori, affidati da una Spa, con procedura ad evidenza pubblica, tramite risorse regionali. Trattasi di un bacino/invaso la cui realizzazione è stata concepita e progettata per consentire l’innevamento artificiale di Piste da sci, di cui la Spa è concessionaria.
L’art. 24, comma 7, Dlgs. n. 50/16 impone che gli affidatari di incarichi di progettazione per Progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione (norma che estende il principio, di terzietà, anche al soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione nonché ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti). Dunque, i Giudici chiariscono che è illegittima, per violazione dell’art. 24, comma 7, del Dlgs. n. 50/16, l’ammissione alla gara per l’affidamento di interventi di realizzazione di un’opera finanziata dalla Regione del concorrente il cui responsabile del team di progettazione è il Professionista che ha redatto il Progetto, su incarico della stazione appaltante.




