“La revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell’ambito degli Enti Locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall’art. 9, comma 3, del Ccnl. 31 marzo 1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell’Organo investito del potere di nomina. La illegittimità dell’interruzione degli incarichi dirigenziali determina – in linea generale – il diritto alla reintegrazione negli incarichi stessi”.
E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9728 dell’11 gennaio 2017 e pubblicata il 18 aprile 2017, a seguito del ricorso
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