Tia: area del sottosuolo adibita a posto auto

Nella Sentenza n. 22124 del 22 settembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che la Tia, rappresentando una mera variante della Tarsu, in base all’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/93, deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto,

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