Nella Delibera n. 110 del 21 settembre 2017 della Corte dei conti Puglia un Sindaco, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17 (disposizione che ha anche abrogato l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15), chiede se, in caso di cessazione di personale, nel rispetto del tetto fissato per l’anno 2016, le risorse di riferimento incidenti sulla parte stabile delle risorse decentrate possano restare definitivamente acquisite alla medesima parte stabile del “Fondo decentrato” ovvero se costituiscano residui della parte stabile da destinare alla parte variabile del “Fondo decentrato”dell’anno successivo ai
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