Disservizi gravi e duraturi nell’ambito della raccolta rifiuti: spetta lo sconto del 40% sulla Tarsu

Nell’Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017 della Corte di Cassazione, un hotel si oppone alla richiesta di pagamento della Tarsu in misura intera per l’anno 2008. La Suprema Corte sostiene che la riduzione della Tassa non oltre il 40% spetta per il solo fatto che il “Servizio di raccolta”, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, e alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del Servizio da parte dell’utente.

Fermo restando che l’espletamento del “Servizio pubblico di nettezza urbana” in conformità al Regolamento previsto dall’art. 59, comma 1, del Dlgs. n. 507/93 rientra in ogni caso nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il Servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità). E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza, vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’Amministrazione comunale.

Infatti, la riduzione tariffaria non opera, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale “sanzione” per l’Amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal Legislatore) tra l’ammontare della Tassa comunque pretendibile ed i costi generali del Servizio nell’Area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico. Va in proposito considerato che l’art. 59, comma 6, in esame esclude in effetti l’esonero o la riduzione dal Tributo, ma solo nell’ipotesi in cui l’interruzione del “Servizio di raccolta” sia temporanea, e dovuta a motivi sindacali ovvero ad “imprevedibili impedimenti organizzativi”. E’ dunque soltanto in tale situazione, di disfunzione temporanea, che può darsi ingresso ad una valutazione di imprevedibilità del disservizio e, per questa via, di non imputabilità dello stesso alla sfera tecnico-organizzativa dell’Amministrazione comunale. Al contrario, in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual è quella qui lamentata dalla Società contribuente), la legge attribuisce all’utente, in presenza di una accertata emergenza sanitaria, la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata; e tuttavia, “fermo restando il disposto del comma 4”, cioè il diritto alla riduzione. Pertanto, in sostanza, la Tarsu può essere ridotta del 40% per i cittadini e le imprese che subiscono un disservizio grave e protratto nella raccolta dei rifiuti, anche se il disservizio non è responsabilità diretta del Comune.