Affidamento esterno di progettazione, direzione dei lavori e collaudo: al Rup spetta comunque l’incentivo

Nella Sentenza n. 214 del 22 settembre 2017 della Corte dei conti Toscana, venivano convenuti in giudizio per danno erariale il Responsabile del Servizio “Finanziario”, nonché i percettori dei compensi riferiti a incentivi di un’opera pubblica affidata dall’Amministrazione tramite la procedura di finanza di progetto (costruzione e gestione).

La Sezione rileva che, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 109/94, come modificato dalla Legge n. 415/98, il Responsabile del procedimento e il Coordinatore unico e relativi collaboratori sono ricompresi fra i soggetti aventi diritto alla corresponsione del “Fondo” anche nel caso di progettazione affidata all’esterno. Dunque, la Sezione ritiene, quale requisito per la legittimità del pagamento di contributi incentivanti, che il Regolamento interno dell’Ente preveda “l’erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (Responsabile del procedimento, incaricati della redazione del Progetto, del Piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione ‘di un’opera o un lavoro’ (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi)”.

Inoltre, la Sezione ha aggiunto che la norma non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di una o più attività (per esempio, la progettazione), purché il Regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni. Pertanto, in caso di affidamento all’esterno di tutte le attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e quant’altro, al Rup spetta comunque l’incentivo.