Nella Sentenza n. 1079 del 19 ottobre 2017 del Tar Puglia, la questione controversa in esame riguarda la scelta di una Pubblica Amministrazione di avvalersi della graduatoria approvata da altra Amministrazione. I Giudici pugliesi chiariscono che la scelta di una P.A. di avvalersi della graduatoria approvata da altra Amministrazione, benché non obbligata nell’an, certamente riveste valore di autovincolo condizionante il quomodo della individuazione degli idonei aventi titolo all’assunzione nei propri ruoli. Pertanto, mai il fine avuto di mira dall’Amministrazione potrebbe giustificare deviazioni postume dalle regole di par condicio che imperano nelle procedure di concorso pubblico, in tal modo tradendo la funzione istituzionale del mezzo prescelto, a causa dell’inevitabile elusione dei criteri selettivi prefissati. Tuttavia, una volta deciso di attingere dagli esiti di un concorso già svolto, non è possibile poi, a valle della procedura di valutazione, prescindere dalla posizione dei vari candidati che gradua il rispettivo livello di meritevolezza e idoneità all’esercizio della funzione pubblica considerata, risultante all’esito di una selezione a carattere tecnico e neutrale, quale miglior sistema per garantire tanto l’imparzialità dell’Amministrazione quanto la selezione dei migliori (artt. 97 e 98 della Costituzione).




