Nella Sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sugli atti processuali di Equitalia, affermando che essi non godono di fede privilegiata perché sono redatti nell’ambito di funzioni diverse da quelle di ufficiale giudiziario. La Suprema Corte rileva che l’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente di riscossione ai sensi dell’art. 72-bis, del Dpr. n. n. 602/73 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 del Cc., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal Funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’Agente di riscossione esercita, ex art. 49, comma 3, del Dpr. n. 602/73, le funzioni proprie dell’Ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.




