Nella Sentenza n. 5026 del 31 ottobre 2017 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la legittimità dell’inserimento di una Fondazione di carattere culturale fra le Amministrazioni che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e che sono di conseguenza soggette a disposizioni di contenimento della spesa(“spending review” nei termini disciplinati dall’art. 1 della Legge n. 196/09, da raccordare con le procedure ed i criteri stabiliti dall’Unione Europea).
I Giudici pongono in evidenza che l’Elenco Istat ha carattere di accertamento costitutivo, per quanto riguarda la qualificazione degli Enti in esso compresi come Amministrazioni pubbliche chiamate a concorrere agli equilibri finanziari fissati dall’Unione Europea per gli Stati membri, con gli effetti giuridici determinati dalla legge e, ove ritenuti lesivi, assoggettabili a valutazione in sede giurisdizionale (attualmente, in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 228/12, innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, “in speciale composizione, ai sensi dell’art. 103, comma 2, della Costituzione”).
I Giudici chiariscono che l’inserimento nel conto consolidato elaborato dall’Istat può soccorrere qualora non sia evidente che l’Organismo esaminato è una Pubblica Amministrazione. L’Elenco stesso non ha, in altre parole, valore costitutivo della natura pubblica dell’Organismo stesso, a ciò venendo in considerazione altri profili, in particolare quelli che si basano sulla definizione di “unità istituzionale pubblica”, di derivazione comunitaria. Tale definizione fa leva sul concetto di “controllo” e di “finanziamento” da parte di Pubbliche Amministrazioni.
Al riguardo, tutte le P.A. inserite nell’apposito Elenco, predisposto in base alle regole in precedenza esaminate, sono chiamate ad operare gravi forme di restrizioni nelle spese, quand’anche fonte di difficoltà sul piano gestionale: in proposito, non può riconoscersi alla Fondazione appellante una posizione speciale tale da esonerarla da restrizioni che investono ogni pur essenziale servizio pubblico, dalla Scuola alla Sanità, fino ad ogni ulteriore Settore considerato dalla normativa di riferimento Tuttavia, secondo i Giudici appare evidente che l’elemento unificante tra i soggetti di cui è previsto l’inserimento negli Elenchi Istat, è riconducibile ai fondi pubblici di cui gli stessi sono destinatari e che ne giustificano l’inclusione nel conto consolidato dello Stato. Le misure finanziarie, successivamente assunte, possono inoltre presentare aspetti controvertibili, in rapporto ai quali tuttavia le scelte del Legislatore possono muoversi con ampi margini di discrezionalità, peraltro nell’ambito di obiettivi imposti a livello comunitario, in presenza di situazioni di “deficit” eccessivo.




