Con un Parere pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, in data 8 agosto 2022, si è espresso in merito all’uso corretto della Fascia tricolore.
La Nota prende le mosse dal fatto che una Prefettura ha fornito notizie su quanto segnalato da una Consigliera comunale circa l’uso della Fascia tricolore da parte di Consiglieri ed Assessori comunali. Il Sindaco si era giustificato nei confronti di tale esposto, evidenziando che “l’uso della Fascia tricolore da parte dei Delegati, in occasione della richiesta di pubblicazione (promessa di matrimonio), così come la celebrazione del matrimonio, rappresenta un atto pubblico che discende da un procedimento amministrativo, pertanto rivestito dei crismi di ufficialità e pubblicità tali da consentire all’Ufficiale di Stato civile, al Sindaco o suo Delegato di indossare la Fascia tricolore, senza che questo comporti un uso improprio della stessa”.
Il Ministero ha segnalato “che, nel caso di richiesta di pubblicazione ai sensi dell’art.54 del Dpr. n.396/2000 non è previsto l’uso della fascia tricolore, a differenza della previsione di cui all’art.70 del Dpr n.396/2000 che dispone l’utilizzo della fascia tricolore quando l’Ufficiale dello Stato civile celebra il matrimonio o costituisce l’unione civile”.Aggiungendo che l’art.1 del Dpr. n. 396/2000 individua al comma 3 i soggetti che possono esercitare le funzioni di Ufficiale di Stato civile, e specificamente limitate alla celebrazione del matrimonio, individua “le funzioni di Ufficiale dello Stato civile possono essere delegate anche a uno o più Consiglieri o Assessori comunali o a Cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale”.
Pertanto, la delega è ammessa solo nelle ipotesi indicate, e dunque il Sindaco è vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa. Ribadendo che l’alto ruolo istituzionale svolto impone un uso corretto di tale distintivo sindacale, come da Circolare del Ministero dell’Interno 4 novembre 1998, n. 5/98 – Fascia tricolore – pubblicata nella G. U. n. 270/1998.
L’uso della Fascia tricolore è legato alla natura delle funzioni sindacali, in quanto capo dell’Amministrazione comunale e Ufficiale di governo. Così, tale simbolo non può essere delegato da parte di altri soggetti diversi dal Vice-Sindaco, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipano gli Enti Locali con propri rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo. Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha evidenziato nel Parere che, alla luce della Legge Costituzionale n. 3/2001, sussiste oggi ampia possibilità per le Autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, come la Fascia tricolore, attinente nello specifico al Capo dell’Amministrazione e allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.




