Risorse destinate al trattamento accessorio del personale: limite importo per il 2017

Nella Delibera n. 132 del 5 ottobre 2017 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere riguardante l’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. La Sezione rileva che il vincolo al trattamento accessorio fissato dalla norma appare meno stringente rispetto alla previgente disciplina poiché non è più prevista la decurtazione degli importi tenendo conto della diminuzione del personale in servizio. Per quanto riguarda le modalità di quantificazione della diminuzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e vigente sino all’esercizio 2016, la Sezione rileva che esistono 2 diverse interpretazioni:

-la prima è fondata sulla media dei dipendenti in servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;

-la seconda si basa sulla rilevazione delle effettive presenze in organico nel periodo di tempo considerato (1° gennaio-31 dicembre).

La Sezione aderisce alla seconda interpretazione che applica la riduzione in rapporto ai mutamenti delle erogazioni finanziarie e non della media del personale astrattamente considerata.