Nella Delibera n. 160 dell’11 gennaio 2018 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco di una Città metropolitana chiede un parere in merito all’obbligatorietà della cessione delle quote di partecipazione in Società che gestiscono servizi nel Settore dei Trasporti.
La Sezione ha dichiarato inammissibile il quesito in esame, tuttavia rilevando che il Legislatore ha indicato espressamente i parametri alla luce dei quali valutare l’obbligatorietà o meno dell’alienazione delle partecipazioni, inserendo, all’art. 24, del Dlgs. n. 175/16, un rinvio endotestuale alle seguenti disposizioni del medesimo Decreto: l’art. 4, commi 1, 2 e 3; l’art. 5, commi 1 e 2; l’art. 20, comma 2. E’ sulla base di tale paradigma normativo che deve essere elaborata la motivazione che sorregge la decisione di mantenimento o di alienazione di una partecipazione, ed il medesimo paradigma costituisce altresì parametro di controllo, da parte della Sezione, del “puntuale adempimento degli obblighi” specificati dall’art. 24 del Dlgs. n. 175/16.




