Nella Sentenza n. 1695 del 24 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, un contribuente, proprietario di un immobile, vorrebbe beneficiare dell’agevolazione Ici solo perché l’immobile si trova nelle vicinanze di una fontana di interesse storico. La Suprema Corte rileva che il bene, per poter beneficiare dell’agevolazione, deve essere direttamente di interesse storico e culturale; caratteristica che non può essere acquisita e riconosciuta in via indiretta. Nello specifico, in tema di Ici, l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del Dl. n. 16/93, convertito in Legge n. 75/93, per gli immobili qualificati d’interesse storico-artistico, trova la sua ratio nella necessità di contemperare l’entità del Tributo con le ingenti spese che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili stessi; essa pertanto è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all’art. 3 della Legge n. 1089/39, richiamato dall’art. 2, comma 5, citato, e, trattandosi di norma di stretta interpretazione, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincolo indiretto di cui all’art. 21 della medesima legge, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni, con la conseguenza che incombe al contribuente l’onere di provare la natura diretta o indiretta del vincolo apposto, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti della fattispecie agevolativa. In sostanza, nel caso di specie, il contribuente vorrebbe far derivare dalla sola imposizione del vincolo indiretto di cui all’art. 21 della Legge n. 1089/39, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni, il vincolo di pertinenzialità con i beni stessi. Sennonché l’immobile in questione, pacificamente adibito ad abitazione, non può ritenersi destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento della fontana in questione, essendo esso un bene dotato di autonoma destinazione cui è stato solamente imposto il vincolo del mantenimento delle caratteristiche architettoniche esterne.




