“Piano rifiuti”: è legittimo anche se approvato nel periodo di “prorogatio”

Nella Sentenza n. 61 del 5 gennaio 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici riformano la Pronuncia del Tar Veneto n. 802/16 e dichiarano legittimo il “Piano rifiuti” approvato nel 2015 dalla Regione Veneto, pur se adottato durante il periodo cosiddetto di “prorogatio”. Il Tar Veneto, con la Sentenza n. 802/16, aveva dichiarato illegittimo il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”, in quanto approvato dalla Regione in regime di “prorogatio”, periodo nel quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto limitarsi all’adozione di atti indifferibili e urgenti. I Giudici chiariscono che, pur se è vero che i poteri del Consiglio regionale devono limitarsi al “solo esercizio di attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”, deve essere comunque considerato che il quadro normativo è notevolmente mutato a seguito dell’approvazione delle Leggi costituzionali n. 1/99 e  n. 3/01, in base alle quali “la disciplina della eventuale prorogatio degli Organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli Organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello Statuto della Regione”. Secondo i Giudici, il limite derivante dalla situazione di prorogatio può non operare laddove il Consiglio regionale proceda all’adozione di “un atto che costituisce adempimento di impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o che è caratterizzato da urgenza e necessità”. Dunque, in base a quanto sopra, occorre verificare se l’adozione del “Piano” in adempimento di impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea sia comunque consentita al Consiglio regionale durante il regime di “prorogatio”. Orbene, se è vero che l’art. 199 del Dlgs. n. 152/06, prevedeva il 12 dicembre 2013 quale termine ultimo per approvare il “Piano di gestione dei rifiuti” da parte delle Regioni ed il termine è rimasto inosservato nel Veneto, tale prolungata inerzia non può determinare l’illegittimità della tardiva adozione dell’atto in quanto una simile conclusione finirebbe con il rendere sempre e comunque illegittimo qualsiasi atto adottato dall’Amministrazione durante il regime di “prorogatio” e, per l’effetto, condurrebbe ad una “interpretatio abrogans” dei richiamati principi contenuti nelle tante decisioni della Corte Costituzionale, che hanno enucleato una serie di atti che non risentono della preclusione nascente dal regime di “prorogatio”, tra i quali quelli rientranti nel novero dell’adempimento di impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Perciò, i Giudici ritengono il “Piano rifiuti” approvato dal Consiglio in “prorogatio” legittimo.