Nella Delibera n. 29 del 22 febbraio 2018 della Corte dei conti Puglia viene chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere, nelle more dell’adozione della Delibera consiliare di riconoscimento, alla liquidazione ed al pagamento del debito derivante da Sentenza esecutiva, al fine di rispettare il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La Sezione osserva che, in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le Sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 ai sensi del quale “i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194” sono assunti dall’Organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio.
Infatti, a fronte dell’imperatività del Provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della Deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. Ulteriore funzione svolta dalla Delibera consiliare è l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità. Infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/02) delle Delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio. La necessità del riconoscimento consiliare della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell’Organo consiliare appare peraltro rafforzata dall’intervento del Legislatore dell’armonizzazione che, all’art. 73 del Dlgs. n. 118/11, ha esteso alle Regioni la medesima procedura disciplinata per gli Enti Locali con la differenza della necessità del riconoscimento mediante apposita legge.
Dunque, la Sezione stabilisce che, nel caso di Sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste l’obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali.




