Nella Sentenza n. 4600 del 28 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, una Società impugnava l’avviso di liquidazione emesso da altra Società, per conto di un Comune, afferente il pagamento della Tia per gli anni 2006 e 2007, sostenendo che l’Imposta non era dovuta in quanto la Delibera comunale che aveva previsto la ripartizione della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche era illogica poiché adottata in violazione dell’art. 49 del Dlgs. n. 22/97 e degli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 158/99. Più nel dettaglio, perché ha previsto l’addebito del 40% a carico delle utenze non domestiche di
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




