Personale: spazi assunzionali disponibili nell’anno successivo rispetto a quello delle cessazioni

Nella Delibera n. 4 del 1°febbraio 2018 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, un Sindaco ha chiesto un parere sulla possibilità per un Comune di anticipare l’utilizzo degli spazi finanziari per poter procedere ad assunzioni, che maturerebbero nell’anno 2019, già nel 2018, successivamente alla cessazione che avverrà in corso d’anno.

La Sezione rileva che negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto più volte in materia di spesa e capacità di assunzioni degli Enti Locali mantenendo un approccio costantemente volto al contenimento della spesa, secondo gli obiettivi indicati, in un’ottica di razionalizzazione, dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06. A tal fine – specifica la Sezione – il meccanismo di calcolo si basa sulla capacità assunzionale standard parametrata sulle cessazioni dell’anno precedente che viene di volta in volta modulata dal Legislatore attraverso parametri eterodeterminati. La progressione temporale scandita tra le cessazioni avvenute in un certo anno e la programmazione della provvista di personale per l’anno successivo costituisce proprio un modello funzionale ad una ragionevole determinazione delle possibilità di assumere, basata sulla ricognizione di tutte le cessazioni avvenute in un anno, in relazione alle quali l’Ente può operare le proprie scelte. Pertanto, in applicazione del chiaro disposto legislativo, in relazione ad una cessazione verificatasi nell’anno 2018 lo spazio assunzionale non può essere considerato disponibile prima del 1°gennaio 2019.