Termine di prescrizione per il mancato pagamento del canone per la fornitura del “Servizio idrico”

Nell’Ordinanza n. 6966 del 20 marzo 2018 della Corte di Cassazione, una utente convenne in giudizio un Comune per sentir dichiarare prescritto il diritto alla riscossione del canone richiesto per la fornitura d’acqua relativa all’anno 2001, in quanto fatto valere soltanto con la notifica dell’avviso di liquidazione, effettuata il 6 aprile 2007. Secondo l’utente la prescrizione, trattandosi di una fornitura periodica, doveva esser calcolata a partire dall’ultimo giorno dell’anno o dalla frazione dell’anno considerati. La Suprema Corte rileva che il termine per l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l’erogazione del “Servizio pubblico di fornitura di acqua potabile”, fissato alternativamente dall’Amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1184 del Cc., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell’ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l’Amministrazione non può pretendere l’adempimento della prestazione. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno ritenuto rilevante, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notificazione dell’avviso di liquidazione del canone. Tale notificazione è stata ritenuta idonea a costituire in mora la debitrice, con gli effetti previsti dall’art. 2943 del Cc., riguardando un atto la cui funzione, nell’ambito del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, non si esaurisce in una mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l’ammontare del credito e degli accessori, ma risponde all’ulteriore finalità di richiedere il pagamento della somma dovuta.