Iva: regime di esenzione fino al 31 dicembre 2022 sulle spese di pulizia e sanificazione degli hub vaccinali in quanto “strettamente connesse”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 502 del 12 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva applicabile ai servizi di pulizia e sanificazione degli hub vaccinali.

L’art. 1, comma 453, della Legge n. 178/2020, stabilisce che, “in deroga al n. 114) della Tabella ‘A’, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, le cessioni di vaccini contro il ‘Covid-19’, autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022”.

Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022.

La norma in parola recepisce la Direttiva UE n. 2020 del 2020 (“Direttiva Covid”), che ha modificato la Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 2006 ( “Direttiva Iva”), introducendo il nuovo art. 129-bis, che concede agli Stati membri la possibilità di adottare in via transitoria misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della “Covid-19”, per la fornitura di vaccini contro la “Covid-19” e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.

Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, con specifico riguardo alle prestazioni di servizi strettamente connessi ai vaccini, le norme e le prassi di riferimento (vedasi il Principio di diritto n. 12 del 2021, nonché le Risposte ad Interpello nn. 541/2021, 548/2021, 81/2022), pongono l’accento sull’esigenza di un collegamento funzionale tra tali servizi e le finalità della “Direttiva Covid”, che è quella di favorire ed accelerare la diffusione delle vaccinazioni, a costi sostenibili, con facilità di accesso e il più velocemente possibile.

Ciò risulta coerente con il carattere temporaneo delle predette disposizioni, lo specifico contesto che ha portato alla loro introduzione (pandemia) e le circoscritte finalità delineate in ambito comunitario.

Al riguardo, nella Risposta n. 548/2022, concernente alcune prestazioni di servizi relative all’allestimento e gestione degli hub vaccinali, tra le quali il servizio di sorveglianza di tali siti, si legge che “si ritiene che tali prestazioni rispondano alle finalità della ‘Direttiva Covid’, ben evidenziate nei Considerando 3, 7 e 10, tra cui figura l’esigenza di alleviare sugli Stati membri il costo della vaccinazione anti-‘Covid’ (cfr. anche Considerando 5). In particolare, si tratta di prestazioni di servizi ‘strettamente connesse’ (rectius indispensabili) ai vaccini anti-‘Covid’ senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare e efficace campagna vaccinale a costi sostenibili”.

Con riferimento al caso oggetto dell’Istanza di Interpello in esame, le prestazioni di servizi di pulizia e di sanificazione effettuate dalla Società istante presso gli hub vaccinali, in linea con le considerazioni svolte a proposito delle prestazioni di allestimento e gestione degli hub di cui alla citata Risposta n. 548/2021, sono riconducibili nell’ambito delle prestazioni di servizi “strettamente connesse” ai vaccini, nell’accezione di cui all’art. 1, comma 453, della Legge n. 178/2020, declinata altresì dai citati Documenti di prassi, in quanto anche tali servizi sono da considerarsi funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di consentire la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili.

In proposito, l’Agenzia ha evidenziato come, proprio in considerazione della funzione svolta, tali servizi contribuiscano significativamente alla gestione di un’efficace campagna vaccinale, da parte dello Stato, essendo indispensabili per garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti ove vengono somministrati i vaccini (i.e. hub vaccinali).

L’Agenzia ha ritenuto pertanto che i servizi in argomento siano soggetti al regime di esenzione da Iva senza pregiudizio, in capo alla Società istante, del diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972.