Trasferimenti erariali: definita la nuova disciplina dei contributi per le fusioni di Comuni

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha pubblicato il 17 maggio 2018 sul proprio sito istituzionale il Decreto 27 aprile 2018, che fissa le modalità ed i termini da applicare a decorrere dal 2018 per l’attribuzione dei contributi alle fusioni di Comuni realizzate dal 2012 in poi.

Queste, in sintesi, le condizioni illustrate dal Provvedimento.

Ai nuovi Comuni istituiti attraverso la procedura della fusione è destinato, per un massimo di 10 anni, un contributo straordinario pari al 60% (contro il precedente 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 ai Comuni facenti parte della fusione, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti per legge e in misura non superiore a 2 milioni di Euro per ciascuna fusione.

Il Decreto prevede che, nell’ipotesi in cui il “Fondo” non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, le risorse disponibili siano ripartite dando priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato di un ulteriore 4% per ogni anno aggiuntivo. Ove al contrario le richieste dovessero risultare inferiori rispetto al “Fondo” stanziato, le disponibilità eccedenti sarebbero ripartite a favore degli stessi Enti in base alla popolazione e al numero dei Comuni originari.

Ai sensi dell’art. 3 del Dm. in commento, le Regioni nelle quali si realizzano le fusioni devono inviare, alla Direzione centrale della Finanza locale, entro il mese successivo al loro Provvedimento, una copia della Legge regionale istitutiva della fusioni.

Per i Provvedimenti pervenuti al Ministero dell’Interno, il contributo erariale decennale è attributo:

  • nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
  • dall’anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute dopo il mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
  • dall’anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell’Interno in qualsiasi mese dell’anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall’anno successivo o seguenti.

La stessa procedura (invio entro un mese di una copia della Legge regionale secondo le modalità appena descritte) dev’essere adottata nel caso in cui altri Enti si aggiungano, in un secondo momento, ad un Comune costituito tramite fusione. In questi casi infatti il contributo assegnato viene rideterminato alla luce dell’avvenuto ampliamento, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.