Sostituto d’imposta: non soggetti a ritenuta del 4% i contributi alle Imprese danneggiate dal “Covid-19” anche se erogati dopo il 31 marzo 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 516 del 18 ottobre 2022, ha fornito nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale dei sussidi concessi alle Imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, di cui all’art. 10-bis, del Dl. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”).

In particolare, la Provincia istante ha rappresentato che trattasi, nel loro caso, di sussidi straordinari, diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica ed erogati a seguito della stessa a sostegno delle Imprese che sono state particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell’emergenza e che necessitano di un ulteriore supporto per poter essere accompagnate fino al completo superamento degli effetti della pandemia. 

L’Istante chiede se ai sussidi concessi ed erogati successivamente alla fine dello Stato di emergenza (31 marzo 2022), si applichi comunque la sopra citata disposizione agevolativa, che prevede l’esenzione da tassazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 10-bis, ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”. 

Con tale disposizione dunque, il Legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19” “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 

Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle Imprese che operano in Settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza “Covid-19”, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica. Nel dettaglio, nel caso di specie, dagli atti risulta che “lo scopo del sussidio (…) è sostenere le Imprese operanti in Settori particolarmente penalizzati dall’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d’affari”. Inoltre, oltre ai requisiti da rispettare per l’ottenimento del contributo, viene chiarito che “possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa […]”.

Pertanto, sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato art. 10-bis del “Decreto Ristori”, l’Agenzia ha ritenuto che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello Stato d’emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto, come richiesto espressamente dal citato art. 10-bis, sono erogati “a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”, ed inoltre, come precisato dall’istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

La Risposta in esame, certamente favorevole per i soggetti beneficiari, determina la necessità, per quegli Enti che dal 31 marzo 2022 (data della fine dello Stato di emergenza) hanno erogato contributi “a pioggia” alle Imprese del territorio, per le medesime finalità e con i medesimi presupposti della Provincia istante, e che hanno prudenzialmente trattenuto la ritenuta Ires del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73, nella considerazione – ad avviso degli scriventi più che plausibile – che era terminato lo Stato d’emergenza disposto dal Governo al fine di adottare misure ad hoc per combattere più agevolmente la diffusione del “Covid-19”, di riversare tale trattenuta alle Imprese beneficiare, potendole recuperare dall’Erario o tramite istanza al Civis (richiedendo la modifica d’Ufficio del codice-tributo utilizzato), oppure direttamente in sede di Modello “770/2023”.

La Risposta in commento rende peraltro difficoltoso, al di là della previsione formale negli atti, stabilire una data certa dalla quale i sussidi erogati non avranno più lo scopo di “sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d’affari”, ma magari di sostenere le medesime o altre Imprese il cui volume d’affari è stato danneggiato da altre contingenze, prima tra tutte il rincaro delle bollette energetiche, su cui non esiste ad oggi una pari disciplina agevolativa.

In altre parole, pur accogliendo con assoluto favore la posizione dell’Agenzia delle Entrate, per chi scrive la data del 31 marzo 2022 contribuiva, anche alla luce delle nuove altre contingenze post “Covid-19”, ugualmente sfavorevoli per le imprese, a dare maggior chiarezza ai limiti temporali dell’agevolazione in commento.