Nella Delibera n. 74 del 16 maggio 2018 della Corte dei conti Puglia un Sindaco, dopo aver richiamato la normativa dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 in tema di incentivi per funzioni tecniche ed, in particolare, l’art. 1, comma 526, della Legge n. 205/17, che ha aggiunto che tali incentivi “fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”, chiedeva un parere al fine di pervenire alla corretta interpretazione della novella normativa ritenendo che i predetti incentivi dovessero essere esclusi dalla voce di spesa del personale per essere allocati al Titolo II nell’ambito delle spese di investimento.
La Sezione chiarisce che gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 205/17, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17.




